Vengono riportate sottoforma di elenco i parchi o giardini pubblici in Citta e nei sobborghi allâinterno dei quali sono presenti aree destinate allo sgambamento dei cani di proprieta e gli orari di accesso. Sono previste dallâart. 28 del Regolamentoper la tutela ed il benessere degli animali, approvato con deliberazione C.C. n. 129 del 27/09/2013  Art. 28 â Aree e percorsi destinati ai cani. 1. Eâ vietato lâaccesso ai cani in prossimita delle aree destinate a giochi o ludico/ricreativo (per bambini). Nellâambito di giardini, parchi ed aree verdi ad uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature. 2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilita degli accompagnatori fermo restando l'obbligo di evitare che i cani stessi costituiscano pericolo per le persone, per gli altri animali, o arrechino danni a cose. 3. Anche in tali spazi a¨ obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali, come previsto dal successivo art. 30.