Parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi. La pista ciclabile può essere realizzata: a) in sede propria, ad unico o doppio senso di marcia, qualora la sua sede sia fisicamente separata da quella relativa ai veicoli a motore ed ai pedoni, attraverso idonei spartitraffico longitudinali fisicamente invalicabili; b) su corsia riservata, ricavata dalla carreggiata stradale, ad unico senso di marcia, concorde a quello della contigua corsia destinata ai veicoli a motore ed ubicata di norma in destra rispetto a quest'ultima corsia, qualora l'elemento di separazione sia costituito essenzialmente da striscia di delimitazione longitudinale o da delimitatori di corsia; c) su corsia riservata, ricavata dal marciapiede, ad unico o doppio senso di marcia, qualora l'ampiezza ne consenta la realizzazione senza pregiudizio per la circolazione dei pedoni e sia ubicata sul lato adiacente alla carreggiata stradale. Si acquisiscono le aree adibite alla esclusiva transitabilità dei cicli come regolamentato dal DM 30/11/99, n°557. Le aree devono essere omogenee rispetto agli attributi tipo, sede e livello.
Data and Resources
- DBMP - Area di circolazione ciclabiledata
Parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla...
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Field | Value |
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Publisher | |
Modified | 2019-11-23 |
Release Date | 2019-11-21 |
Identifier | 25b3f133-62ed-4855-a845-e4f027805e31 |
Spatial / Geographical Coverage Location | Sardinia, Italy |
License | License Not Specified |
Public Access Level | Public |